Art. 1.
(Acquisto della cittadinanza per i nati
e per i figli minori cresciuti in Italia).

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitore straniero, se il genitore è regolarmente presente in Italia da almeno due anni ed è titolare del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; entro due anni dal compimento della maggiore età il soggetto, qualora stabilisca la sua residenza all'estero, può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana;

          b-ter) il minore figlio di genitore straniero, se fornisce prova della presenza continuativa in Italia da almeno sei anni e della partecipazione a un ciclo scolastico o di formazione professionale oppure dello svolgimento di regolare attività lavorativa e della conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiane».